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Mercoledì, 09 Marzo 2011 14:03
E’ configurabile la responsabilità penale del titolare dell’autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di recupero dei rifiuti prodotti da terzi nel caso di inosservanza delle relative prescrizioni (art. 256, comma quarto, D.Lgs. n. 152 del 2006), pur se l’attività di recupero sia gestita direttamente dal terzo.
Interessante sentenza della Corte di Cassazione sul tema delle attività di recupero dei rifiuti e dell’individuazione del soggetto responsabile in caso di violazione delle prescrizioni autorizzative.
La Corte, soffermandosi su una particolare fattispecie concreta, ha affermato che colui che risulta titolare dell’autorizzazione è responsabilmente penalmente in caso di violazione delle prescrizioni autorizzative, quand’anche la gestione dell’attività sia concretamente svolta da un terzo.

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