Bando 2022
Il Ministro dello Sviluppo Economico
di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze
e con
il Ministro per le pari opportunità e la famiglia
Visto l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, che, al comma 97, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo a sostegno dell'impresa femminile», con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato a promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e a massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese;
Vista la disciplina delle modalità di azione del predetto Fondo, dettata dai successivi commi da 98 a 102, del medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, in particolare:
- il comma 98, ai sensi del quale il Fondo finanzia:
a) interventi per sostenere l'avvio dell'attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell'alta tecnologia;
b) programmi e iniziative per la diffusione della cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile;
c) programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile deve essere adeguata alle indicazioni di livello dell'Unione europea e nazionale;
- il comma 99, che individua gli interventi di cui all’articolo 1, comma 98, lettera a) e il comma 100, che individua gli interventi di cui all’articolo 1, comma 98, lettere b) e c);
- il comma 101, che prevede che, nell'ambito delle citate attività del Fondo a sostegno dell'impresa femminile, è promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con i comitati per l'imprenditoria femminile, anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia;
- il comma 102, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta e sulle possibili misure da adottare per risolvere i problemi relativi alla partecipazione della popolazione femminile alla vita economica e imprenditoriale del Paese;
Visto il comma 103 del medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del citato Fondo tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge e le attività di monitoraggio e controllo, nonché che il Ministero dello sviluppo economico può utilizzare le proprie società in house per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti;
Visti, inoltre, i commi da 104 a 106 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del Comitato impresa donna, al quale è attribuito, tra l’altro, il compito di contribuire ad attualizzare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo a sostegno dell'impresa femminile nonché quello di contribuire alla redazione della relazione annuale di cui al citato comma 102;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Visto l'articolo 19 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese” e, in particolare, l’articolo 7, in materia di oneri informativi gravanti su cittadini e imprese;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” e, in particolare, l’articolo 1, commi 125 e seguenti, in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai regolamenti della Commissione n. 1084/2017 del 14 giugno 2017 e n. 2020/972 del 2 luglio 2020, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede, tra l’altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; |
Visto il decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; |
Considerata, pertanto, la necessità di dare attuazione al citato articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
DECRETA
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;
b) Soggetto gestore: l’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa
S.p.A. – Invitalia;
c) impresa femminile: l’impresa a prevalente partecipazione femminile, intesa come impresa che, in funzione della tipologia imprenditoriale, presenta le seguenti caratteristiche:
i. la società cooperativa e la società di persone in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60 per cento dei componenti la compagine sociale;
ii. la società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne; iii. l’impresa individuale la cui titolare è una donna;
iv. la lavoratrice autonoma;
d) lavoratrice autonoma: la lavoratrice la cui attività è ricompresa nell'ambito dell'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ivi inclusa la libera professionista iscritta agli ordini professionali e l’esercente una delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
e) legge: la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 322 del 30 dicembre 2020;
f) Fondo impresa femminile: il Fondo a sostegno dell'impresa femminile istituito nello stato di previsione del Ministero dall’articolo 1, comma 97, della legge;
g) “regolamento GBER”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai regolamenti della Commissione n. 1084/2017 del 14 giugno 2017 e n. 2020/972 del 2 luglio 2020, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
h) regolamento de minimis: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis »;
i) trasformazione dei prodotti agricoli: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
j) prodotti agricoli: i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013;
k) progetti ad alta tecnologia: progetti caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e mirati a offrire prodotti, servizi o soluzioni che valorizzano in termini economici i risultati della ricerca scientifica (a partire da sperimentazioni, know how, tecnologie brevettate); oppure che incorporano/utilizzano conoscenze scientifiche e ingegneristiche avanzate (solo a titolo di esempio: meccanica avanzata, robotica, biotech, materiali di ultima generazione, big data, intelligenza artificiale, blockchain, machine learning); oppure che utilizzano in maniera estesa tecnologie a supporto dei processi di ideazione, produzione, logistica o commercializzazione dei prodotti o servizi dell’impresa.
Art. 2.
(Ambito di applicazione e finalità dell’intervento)
1. Il presente decreto disciplina le modalità di azione del Fondo impresa femminile, al fine di realizzare gli obiettivi, stabiliti dalla legge, di promozione e sostegno all’avvio e al rafforzamento dell’imprenditoria femminile, nonché di sviluppo dei valori imprenditoriali presso la popolazione femminile e di massimizzazione del contributo alla crescita economica e sociale del Paese da parte delle donne.
2. Ai fini di cui al comma 1 e in conformità con quanto previsto dall’articolo 1, comma 103, della legge, il presente decreto definisce la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo impresa femminile tra le tipologie di interventi previsti dalla legge, le modalità di attuazione dei predetti interventi, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni e le attività di monitoraggio e controllo. Il presente decreto definisce, altresì, i profili gestionali del medesimo Fondo, individuando il soggetto incaricato della gestione degli interventi e le attività ad esso affidate.
3. Per l’attuazione degli obiettivi di promozione e sostegno stabiliti dalla legge, gli interventi del Fondo impresa femminile sono articolati nelle seguenti linee di azione, disciplinate dai Capi da II a V del presente decreto:
c) azioni per la diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale femminile. Art. 3.
(Ripartizione della dotazione finanziaria)
1. La dotazione finanziaria prevista dall’articolo 1, comma 97, della legge, pari a 20 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in via di prima applicazione, è così ripartita:
a) per gli interventi agevolativi di cui ai Capi II e III: 33.800.00,00 (trentatremilioniottocentomila/00) euro, di cui:
un importo pari a 8.200.000,00 (ottomilioniduecentomila/00) euro è destinato agli interventi per l’avvio di nuove imprese previsti dal Capo II. Nell’ambito della predetta dotazione è costituita una riserva pari al 60% delle risorse in favore delle imprese femminili costituite in forma di impresa individuale o di lavoratrice autonoma. Le risorse che, entro dodici mesi dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, risultino inutilizzate per le agevolazioni concesse nell’ambito di tale riserva, rientrano nella dotazione complessiva della medesima linea di intervento di cui al Capo II;
un importo pari a 25.600.000,00 (venticinquemilioniseicentomila) euro è destinato agli interventi di sviluppo e consolidamento delle imprese previsti dal Capo III;
b) per gli interventi di cui al Capo V: 6.200.000,00 (semilioniduecentomila/00) euro;
c) una quota parte della dotazione finanziaria di cui alla lettera a), pari al 4% iva inclusa, è
destinata all’esecuzione della convenzione di cui all’articolo 5, commi 2 e 3.
2. La dotazione di cui al comma 1, che costituisce limite massimo di spesa, può essere ripartita
secondo diverse proporzioni, con decreto adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 103, della legge, non prima di dodici mesi dall’avvio dell’operatività del Fondo, in relazione ai fabbisogni emergenti in sede di attuazione degli interventi, anche tenuto conto delle collaborazioni e delle sinergie instaurate ai sensi dell’articolo 4 nonché dei contributi formulati dal Comitato impresa donna, nell’ambito delle funzioni previste dall’articolo 1, comma 104, della legge, relative all’attualizzazione delle linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo stesso.
Art. 4.
(Collaborazione con enti rappresentativi)
a) incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili;
b) incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili;
1. Nell’ambito delle attività previste dal presente decreto e al fine di massimizzarne l’efficacia
e l’aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, il Ministero e il Soggetto gestore promuovono la collaborazione con le regioni e gli enti locali, le associazioni di categoria, il sistema camerale e i comitati per l’imprenditoria femminile, volta ad instaurare sinergie tra i rispettivi programmi in
materia.
Art. 5.
(Soggetto gestore)
1. Per gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi agli interventi di cui al presente decreto, il Ministero si avvale dell’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 103, della legge e ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102.
2. Con apposita convenzione tra il Ministero e il Soggetto gestore sono regolati i reciproci rapporti connessi alle attività previste dal presente decreto e determinati i relativi oneri, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, nonché le modalità per il trasferimento delle risorse finanziarie al Soggetto gestore.
3. Il Soggetto gestore garantisce, altresì, nell’ambito della convenzione di cui al comma 2 e senza ulteriori oneri, il ruolo di segreteria tecnica del Comitato impresa donna istituito presso il Ministero ai sensi dell’articolo 1, comma 104, della legge.
Art. 6.
(Disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile)
1. Le agevolazioni di cui ai Capi II e III sono concesse ai sensi dell’articolo 22 del regolamento GBER, qualora le imprese richiedenti soddisfino le condizioni previste dal medesimo articolo. In particolare, la concessione è disposta ai sensi dell’articolo 22 del regolamento GBER in caso di imprese:
a) non quotate;
b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’allegato I al
regolamento GBER;
c) costituite e iscritte al registro delle imprese da non più di cinque anni alla data di presentazione della domanda. Per le lavoratrici autonome non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di cinque anni è considerato a partire dal momento di avvio dell’attività libero professionale, con apertura della partita IVA;
d) che soddisfino gli ulteriori requisiti previsti, ivi incluse le condizioni di non aver rilevato l'attività di un'altra impresa; di non avere ancora distribuito utili; di non essere costituite a seguito di fusione, secondo quanto specificato dall’articolo 22 del regolamento GBER.
2. Per le imprese che non soddisfano le condizioni di cui al comma 1, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis.
Art. 7.
(Cumulo delle agevolazioni)
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.
Capo II
INCENTIVI PER LA NASCITA DELLE IMPRESE FEMMINILI Art. 8.
(Soggetti beneficiari)
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese femminili con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, costituite da meno di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
2. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese femminili di cui al comma 1, devono
a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese. Le imprese che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; per i predetti soggetti la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dal beneficio;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
d) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
e) non incorrere nelle cause di esclusione di cui al comma 6.
3. Le lavoratrici autonome non tenute all’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese richiesto ai sensi del comma 1, lettera a), devono essere in possesso unicamente della partita IVA, aperta da meno di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, fatti salvi l’avvenuta iscrizione all’ordine professionale di riferimento, ove necessaria per l'esercizio dell’attività professionale interessata, nonché il possesso degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, ove compatibili e ferme restando le specifiche modalità di dimostrazione dipendenti dalla natura delle attività esercitate.
4 Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto al comma 5.
5. Possono presentare domanda di acceso alle agevolazioni previste dal presente Capo anche persone fisiche che intendono costituire una impresa femminile. In tal caso, l’ammissione alle agevolazioni è subordinata alla trasmissione, da parte dei richiedenti, della documentazione necessaria a comprovare l’avvenuta costituzione dell’impresa o, in caso di avvio di attività libero professionali, l’apertura della partita IVA, entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito della valutazione inviata dal Soggetto gestore ai sensi dell’articolo 15, comma 10. Nel caso in cui le predette persone fisiche non dimostrino il possesso dei requisiti nei termini indicati, la domanda di agevolazione è considerata decaduta.
6. Non sono, in ogni caso, ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese femminili:
a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
c) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
Art. 9.
(Iniziative ammissibili)
1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente Capo le iniziative che prevedono programmi di investimento per la costituzione e l’avvio di una nuova impresa femminile, relativi:
a) alla produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;
b) alla fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
c) al commercio e turismo.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono:
a) essere realizzate entro ventiquattro mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni controfirmato dall’impresa femminile beneficiaria, pena la revoca delle agevolazioni concesse. Sulla base di motivata richiesta dell’impresa, il Soggetto gestore può autorizzare una proroga non superiore a sei mesi;
b) prevedere spese ammissibili non superiori a 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) euro al netto d’IVA.
Art. 10.
(Agevolazioni concedibili e spese ammissibili)
1. Le agevolazioni di cui al presente Capo assumono la forma del contributo a fondo perduto, secondo la seguente articolazione:
a) per i programmi che prevedono spese ammissibili non superiori a 100.000,00 (centomila/00) euro, le agevolazioni sono concesse fino a copertura dell’80% delle spese ammissibili e comunque per un importo massimo del contributo pari a 50.000,00 (cinquantamila/00) euro. Per le donne in stato di disoccupazione che avviano una impresa individuale o un’attività di lavoro autonomo, la percentuale massima di copertura delle spese ammissibili è elevata al 90%, fermo restando il limite di importo del contributo di 50.000,00 (cinquantamila/00) euro;
b) per i programmi che prevedono spese ammissibili superiori a 100.000,00 (centomila/00) euro e fino a 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) euro, le agevolazioni sono concesse fino a copertura del 50% delle spese ammissibili.
2. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al comma 1 le spese relative a:
a) immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all’attività d’impresa, a servizio esclusivo dell’iniziativa agevolata;
b) immobilizzazioni immateriali, necessarie all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata;
c) servizi in cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale;
d) personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di presentazione della domanda e impiegato funzionalmente nella realizzazione dell’iniziativa agevolata;
e) esigenze di capitale circolante nel limite del 20% (venti per cento) delle spese complessivamente ritenute ammissibili.
3. Le esigenze di capitale circolante di cui al comma 2, lettera e) devono essere coerenti con l’iniziativa e le agevolazioni possono essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa:
a) materie prime, sussidiarie, materiali di consumo;
b) servizi di carattere ordinario, strettamente necessari allo svolgimento delle attività
dell’impresa;
c) godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di leasing; d) oneri per la garanzia di cui all’articolo 17, comma 3.
4. Ai fini dell'ammissibilità, le spese devono essere contabilizzate nel rispetto delle normative contabili e fiscali di riferimento. I beni d’investimento di cui al comma 2, lettere a) e b), devono essere utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività d’impresa ed essere acquistati a condizioni di mercato, nel rispetto delle indicazioni fornite dal provvedimento di cui all’articolo 14, comma 2. Le spese devono essere pagate tramite uno o più conti corrente ordinari intestati all’impresa femminile beneficiaria, con le modalità indicate nel medesimo provvedimento. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature e le spese relative a imposte e tasse.
5. Sono, in ogni caso, ammissibili le sole spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, risultino sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ovvero, nel caso di persone fisiche, alla data di costituzione dell’impresa o dell’apertura di partita IVA ai sensi dell’articolo 8, comma 5.
6. Alle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente Capo, sono, altresì, erogati servizi di assistenza tecnico-gestionale, durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa fino a un valore massimo complessivo non superiore a 5.000,00 (cinquemila/00) euro per impresa, fruibile secondo le seguenti modalità:
a) per un valore pari a euro 3.000,00 (tremila/00), i servizi sono erogati dal Soggetto gestore, anche mediante modalità telematiche, e sono finalizzati a fornire alle imprese beneficiarie assistenza tecnica sulle agevolazioni e a trasferire competenze specialistiche e strategiche per il miglior esito delle iniziative finanziate. I medesimi servizi possono anche facilitare la conoscenza di strumenti finanziari partecipativi, quali il Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 208, n. 145, ovvero altri strumenti che prevedono l’apporto di capitale di rischio destinati alle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alle piccole e medie imprese innovative di cui all' articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;
b) un importo massimo di 2.000,00 (duemila/00) euro è reso disponibile, in forma di voucher, all’impresa beneficiaria che ne faccia istanza, a copertura del 50% del costo per l’acquisto di servizi specialistici, di importo non inferiore a 4.000,00 euro, acquisiti da soggetti terzi esperti e qualificati in attività di marketing e comunicazione, in ambiti strategici, quali, a titolo esemplificativo, la creazione di un’identità di marchio, la realizzazione di piani di marketing, strategie di presenza e posizionamento sui social media o nel digitale, attività di comunicazione d’impresa e promozione, secondo quanto specificato dal provvedimento di cui all’articolo 14, comma 2.
Capo III
INCENTIVI PER LO SVILUPPO E IL CONSOLIDAMENTO DELLE
IMPRESE FEMMINILI
Art. 11.
(Soggetti beneficiari)
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese femminili, con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, costituite da almeno dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
2. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese femminili, alla data di presentazione della domanda, devono comprovare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8, commi 1 e 2.
3. Le lavoratrici autonome non tenute all’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese richiesto ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera a), devono essere in possesso unicamente della partita IVA, aperta da almeno dodici mesi, fatti salvi l’avvenuta iscrizione all’ordine professionale di riferimento, ove necessaria per l'esercizio dell’attività professionale interessata, nonché il possesso degli ulteriori requisiti di cui al comma 2, ove compatibili e ferme restando le specifiche modalità di dimostrazione dipendenti dalla natura delle attività esercitate.
Art. 12.
(Iniziative ammissibili)
1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente Capo, le iniziative che prevedono programmi di investimento volti allo sviluppo e al consolidamento di imprese femminili nei medesimi settori previsti per gli interventi disciplinati dal Capo II, come individuati dall’articolo 9, comma 1.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono:
a) essere realizzate entro ventiquattro mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni controfirmato dall’impresa femminile beneficiaria, pena la revoca delle agevolazioni concesse. Sulla base di motivata richiesta dell’impresa, il Soggetto gestore può autorizzare una proroga non superiore a sei mesi;
b) prevedere spese ammissibili non superiori a 400.000,00 (quattrocentomila/00) euro al netto d’IVA.
Art. 13.
(Agevolazioni concedibili e spese ammissibili)
1. Le agevolazioni di cui al presente Capo sono concesse secondo la seguente articolazione:
a) per le imprese femminili costituite da almeno 12 mesi e da non più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le agevolazioni sono concesse per il 50% dell’ammontare complessivo in forma di contributo a fondo perduto e, per il restante 50%, in forma di finanziamento agevolato a un tasso pari a zero, fino a copertura del 80% delle spese ammissibili;
b) per le imprese femminili costituite da oltre 36 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, ferma restando la copertura del 80% delle spese ammissibili di cui alla
lettera a), l’articolazione di contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato prevista dalla medesima lettera si applica alle sole spese di investimento, mentre le esigenze di capitale circolante costituenti spese ammissibili ai sensi del comma 4, lettera e) e del comma 5 sono agevolate nella forma del contributo a fondo perduto.
2. I finanziamenti agevolati di cui al comma 1:
a) hanno una durata massima di 8 (otto) anni;
b) sono a "tasso zero";
c) sono rimborsati, dopo 12 mesi a decorrere dall'erogazione dell'ultima quota dell'agevolazione, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;
d) non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. In caso di aiuti concessi ai sensi del regolamento de minimis, qualora l’importo complessivo dell'agevolazione ecceda il massimale di aiuto concedibile ai sensi del predetto regolamento, l'importo del contributo a fondo perduto è ridotto al fine di garantirne il rispetto.
4. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al comma 1 le spese relative a:
a) immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all’attività d’impresa, a servizio esclusivo dell’iniziativa agevolata;
b) immobilizzazioni immateriali, necessarie all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata;
c) servizi in cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale;
d) personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di
presentazione della domanda e impiegato funzionalmente nella realizzazione dell’iniziativa agevolata;
e) esigenze di capitale circolante, nel rispetto dei seguenti limiti:
per le agevolazioni concesse per lo sviluppo di imprese femminili costituite da non più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, lettera a), nel limite del 20% (venti per cento) delle spese complessivamente ammissibili;
per le agevolazioni concesse per il rafforzamento delle imprese femminili costituite da più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, lettera b), nel limite del 25% (venticinque per cento) delle medesime spese complessivamente ammissibili e, comunque, nella misura massima dell'80% (ottanta per cento) della media del circolante degli ultimi tre esercizi alla data di presentazione della domanda. Nella determinazione della predetta media sono valorizzati, secondo quanto specificato con il provvedimento di cui all’articolo 14, comma 2, gli esercizi finanziari coincidenti con lo stato emergenziale connesso alla pandemia Covid-19.
5. Le esigenze di capitale circolante di cui al comma 4, lettera e) devono essere coerenti con
l’iniziativa e le agevolazioni possono essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa:
a) materie prime, sussidiarie, materiali di consumo;
b) servizi di carattere ordinario, strettamente necessari allo svolgimento delle attività
dell’impresa;
c) godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di leasing;
d) oneri per la garanzia di cui all’articolo 17, comma 3.
6. Ai fini dell'ammissibilità delle spese, si applicano le condizioni previste dall’articolo 10, comma 4, nonché la condizione di cui al comma 5 dello stesso articolo, relativa all’ammissibilità delle sole spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
7. In aggiunta alle agevolazioni di cui al presente articolo, alle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente Capo sono erogati i servizi di assistenza tecnico-gestionale previsti dall’articolo 10, comma 6.
Capo IV
MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI DI AGEVOLAZIONE
Art. 14.
(Procedura di accesso alle agevolazioni)
1. Le agevolazioni di cui ai Capi II e III sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione in un’apposita sezione del sito internet del Soggetto gestore, www.invitalia.it. L’apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione sono definite dal Ministero con successivo provvedimento, con il quale sono, altresì, fornite le necessarie specificazioni per la corretta attuazione degli interventi, ivi incluse le modalità di restituzione e rideterminazione delle agevolazioni nei casi di revoca di cui all’articolo 20, nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, l’elenco degli oneri informativi per le imprese derivanti dall’attuazione del presente intervento è allegato allo stesso provvedimento.
3. Non è ammessa la presentazione, nell’arco di quattro anni, di più domande di agevolazione da parte della medesima impresa femminile, fatta salva la possibilità di presentazione di una nuova domanda di agevolazione, in caso di rigetto dell’istanza in esito alla relativa istruttoria.
4. Le domande di agevolazione, redatte secondo gli schemi definiti dal provvedimento di cui al comma 2 e complete delle dichiarazioni e della documentazione atte a comprovare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 11 e a fornire le informazioni rilevanti ai fini dell’articolo 6, devono essere accompagnate da un progetto imprenditoriale, da compilare utilizzando la procedura informatica di cui al comma 2, secondo le modalità e gli schemi ivi indicati, che deve contenere:
dati e profilo dell’impresa femminile richiedente;
descrizione dell'attività;
analisi del mercato e relative strategie;
aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi;
aspetti economico-finanziari.
5. Per le iniziative di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), ai fini della determinazione del
valore medio su cui parametrare il contributo concedibile, la domanda deve, altresì, essere corredata
da documentazione idonea ad attestare l’importo delle poste di bilancio, relative ai tre esercizi antecedenti la presentazione della domanda di agevolazione.
6. Nel caso di persone fisiche richiedenti per conto di impresa femminile costituenda, la documentazione atta a comprovare la costituzione dell’impresa o l’apertura della partita IVA deve essere trasmessa elettronicamente tramite la medesima procedura informatica di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di esito positivo della valutazione ai sensi dell'articolo 15, comma 10.
Art. 15.
(Valutazione istruttoria)
1. Le domande di agevolazione sono valutate secondo l'ordine di presentazione, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, fatti salvi i maggiori termini derivanti dall’eventuale comunicazione dei motivi ostativi di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché la sospensione dei termini in caso di approfondimenti istruttori ai sensi del comma 7.
2. Il procedimento di valutazione comprende la verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni, regolata dal successivo comma 3, e l'esame di merito, regolato dai commi 4, 5 e 6.
3. La verifica dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni riguarda l’accertamento della sussistenza degli elementi richiesti ai sensi degli articoli da 8 a 13 dei Capi II e III relativamente alle caratteristiche delle imprese femminili richiedenti e dell'iniziativa oggetto della domanda. In tale sede il Soggetto gestore verifica, altresì, la disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile ai sensi dell’articolo 6.
4. L'esame di merito della domanda è basato sui seguenti criteri di valutazione:
a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soggetti richiedenti in rapporto alla complessità del progetto imprenditoriale;
b) capacità dell'iniziativa di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e organizzativo;
c) potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo e relative strategie di marketing;
d) sostenibilità tecnico-economica del progetto imprenditoriale, con particolare riferimento all'equilibrio economico-finanziario, nonché alla pertinenza e coerenza del programma di spesa;
e) impatto sociale, occupazionale, ambientale, presidio di antichi mestieri, promozione del made in Italy.
5. Ai progetti ad alta tecnologia è assegnata una premialità in termini di punteggio aggiuntivo.
6. Con il provvedimento di cui all'articolo 14, comma 2, è fissata l'articolazione dei criteri di valutazione previsti al comma 4 e del criterio di premialità di cui al comma 5 in parametri, con indicazione dei punteggi assegnabili ai progetti imprenditoriali, nonché le soglie minime per l'accesso alle agevolazioni.
7. Il Soggetto gestore può richiedere al soggetto che ha presentato domanda di agevolazione, per ogni fase dell'istruttoria, i chiarimenti o le integrazioni necessari rispetto ai dati e documenti forniti. I chiarimenti e le integrazioni richiesti devono essere trasmessi dal soggetto interessato entro il termine indicato dal Soggetto gestore, pena la decadenza della domanda di agevolazione. In tali
casi, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte del Soggetto gestore sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni.
8. Nel caso in cui la documentazione prodotta non soddisfi i requisiti di accesso o la soglia minima di accesso, il Soggetto gestore invia una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
9. Il positivo esito del procedimento istruttorio è comunicato ai soggetti beneficiari dal Soggetto gestore a mezzo posta elettronica certificata, ai fini dell’adozione del successivo provvedimento di concessione di cui all’articolo 16.
10. Con riferimento alle domande istruite positivamente, presentate da persone fisiche ai sensi dell’articolo 8, comma 5, il Soggetto gestore, richiede la documentazione atta a comprovare l’avvenuta costituzione dell’impresa o l’apertura della partita IVA, da far pervenire al Soggetto gestore entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di esito della valutazione, pena la decadenza della domanda.
11. Le agevolazioni sono concesse, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Nel caso in cui le risorse disponibili non consentano l’integrale copertura delle spese ammissibili, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all’importo ammissibile. Dell’avvenuto esaurimento delle risorse è data pubblicità da parte del Ministero, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sulla base dei dati comunicati dal Soggetto gestore. Ove si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dandone pubblicità con le medesime modalità. Il Soggetto gestore provvede a darne conforme notizia, mediante pubblicazione sul proprio sito internet.
Art. 16.
(Concessione delle agevolazioni)
1. Le agevolazioni sono concesse dal Soggetto gestore sulla base di un provvedimento di concessione, che individua il progetto imprenditoriale ammesso e l'ammontare delle agevolazioni, regola i tempi e le modalità per l'attuazione dell'iniziativa e per l'erogazione delle agevolazioni, riporta gli obblighi dell’impresa beneficiaria e i motivi di revoca.
2. Le imprese femminili beneficiarie, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione trasmessa dal Soggetto gestore, restituiscono il provvedimento di concessione controfirmato digitalmente e trasmesso a mezzo posta elettronica certificata. In caso di mancata restituzione nei termini previsti, il Soggetto gestore comunica la decadenza del provvedimento e procede al disimpegno delle agevolazioni.
Art. 17.
(Erogazione delle agevolazioni)
1. L'erogazione delle agevolazioni avviene su richiesta dell’impresa femminile, formulata secondo le modalità e utilizzando gli schemi definiti con il provvedimento di cui all’articolo 14, comma 2, in non più di due stati di avanzamento lavori (SAL), fatto salvo quanto previsto al comma 3.
2. Ciascuna richiesta di erogazione per SAL deve essere corredata della documentazione giustificativa delle spese cui è riferita l’istanza. Il primo stato di avanzamento lavori, di importo non inferiore al 40% (quaranta percento) e non superiore all’80% (ottanta percento) delle spese ammesse, può essere presentato anche a fronte di titoli di spesa non quietanzati, dai quali deve risultare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle spese esposte e deve altresì riportare la documentazione giustificativa ai fini dell’ammissibilità delle spese di cui agli articoli 10, comma 2, lettera d) o 13, comma 4, lettera d). Al Soggetto gestore è riservata la facoltà di richiedere all’impresa beneficiaria la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle spese rendicontate nel primo stato di avanzamento lavori, decorsi sei mesi dalla richiesta di erogazione del SAL e in assenza della richiesta di erogazione del saldo pervenuta da parte dell’impresa beneficiaria. La richiesta di erogazione del saldo, ovvero la richiesta di erogazione delle agevolazioni in unica soluzione, deve in ogni caso essere presentata unitamente alle fatture d'acquisto e alle relative attestazioni di avvenuto pagamento nonché alla documentazione giustificativa ai fini dell’ammissibilità delle spese di cui all’articolo 10, comma 2, lettera d) o 13, comma 4, lettera d).
3. È fatta salva la possibilità per l’impresa femminile beneficiaria di richiedere l’erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall’avanzamento del programma di spesa, di importo non superiore al 20% (venti per cento) dell’importo complessivo delle agevolazioni concesse, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria in favore del Soggetto gestore, con le modalità e le condizioni indicate nel provvedimento di cui all’articolo 14, comma 2.
4. In sede di ogni richiesta di erogazione per SAL, l’impresa beneficiaria richiede la proporzionale erogazione delle agevolazioni commisurate al capitale circolante, riconosciuto come ammissibile nell’ambito del provvedimento di concessione di cui all’articolo 16.
5. Il Soggetto gestore, prima dell'erogazione del saldo delle agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l’avvenuta realizzazione del programma di investimento e che l'impresa beneficiaria delle agevolazioni sia effettivamente operativa. Nel caso in cui riscontri la mancata operatività dell’impresa, il Soggetto gestore può disporre la sospensione dell'erogazione per un periodo massimo di sei mesi. Ove, a seguito di successive verifiche, l'impresa beneficiaria risulti ancora non operativa, è disposta la revoca totale delle agevolazioni.
6. Ulteriori specificazioni e indicazioni relative a modalità, tempi e condizioni per le erogazioni delle agevolazioni sono fornite dal Ministero con il provvedimento di cui all'articolo 14, comma 2, che definisce anche termini e modalità di erogazione dei servizi di assistenza tecnico-gestionale previsti dall’articolo 10, comma 6 e dall’articolo 13, comma 7.
Art. 18.
(Monitoraggio, controlli e ispezioni. Ulteriori obblighi a carico dell’impresa beneficiaria)
1. In ogni fase del procedimento, il Soggetto gestore può effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dall’impresa beneficiaria nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, l’impresa beneficiaria consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.
3. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni trasmettono al Soggetto gestore la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative, secondo quanto precisato con il provvedimento di cui all’articolo 14, comma 2, anche al fine dell’acquisizione dei dati utili alla elaborazione della relazione presentata annualmente alle Camere dal Ministero ai sensi dell’articolo 1, comma 102, della legge.
4. L’impresa beneficiaria è tenuta ad adempiere agli obblighi di trasparenza delle agevolazioni ricevute a valere sul presente bando, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modifiche integrazioni.
Art. 19.
(Variazioni)
1. Eventuali variazioni riguardanti le imprese beneficiarie, relative a operazioni societarie o a ad altre variazioni soggettive, nonché quelle afferenti al programma di investimento devono essere preventivamente comunicate dall’impresa al Soggetto gestore ed essere dal medesimo autorizzate, secondo quanto precisato con il provvedimento di cui all’articolo 14, comma 2.
Art. 20.
(Revoche)
1. Il Soggetto gestore dispone la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse qualora:
a) l’impresa beneficiaria perda la qualificazione di impresa femminile prima che siano decorsi tre anni dal completamento dell’iniziativa;
b) sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti dell’impresa beneficiaria, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili alla stessa impresa beneficiaria e non sanabili;
c) l’impresa beneficiaria non porti a conclusione l’iniziativa ammessa alle agevolazioni, entro il prescritto termine di ventiquattro mesi, o del maggior termine previsto in caso di proroga, dalla data del perfezionamento del provvedimento di concessione, salvo i casi in cui il Soggetto gestore accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili all’impresa;
d) l’impresa beneficiaria trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell'agevolazione prima che siano decorsi tre anni dal completamento del programma di spesa;
e) l’impresa beneficiaria cessi volontariamente, alieni o conceda in locazione o trasferisca l'attività, prima che siano trascorsi tre anni dal completamento;
f) si verifichi il fallimento, la messa in liquidazione o la sottoposizione a procedure concorsuali con finalità liquidatorie dell’impresa beneficiaria prima che siano decorsi tre anni dal completamento dell’iniziativa;
g) l’impresa beneficiaria non consenta i controlli del Soggetto gestore sulla realizzazione del programma di spesa di cui all’articolo 17, comma 5, e all'articolo 18, ovvero non adempia agli obblighi di monitoraggio di cui al medesimo articolo 18;
h) si verifichino variazioni ai sensi dell’articolo 19, che il Soggetto gestore valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
i) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal provvedimento di concessione, anche in relazione ai servizi di assistenza tecnico-gestionale da erogare, nonché in relazione alle condizioni e agli obblighi a carico dell’impresa beneficiaria, come specificati dai Capi II, III e IV ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo.
2. La revoca totale delle agevolazioni comporta l’obbligo per l’impresa beneficiaria di restituire al Soggetto gestore, secondo quanto definito dal provvedimento di cui all’articolo 14, comma 2, l’intero ammontare delle agevolazioni erogate in ogni forma: contributo a fondo perduto, finanziamento agevolato e servizi di assistenza tecnico-gestionale. Nel caso in cui l’impresa beneficiaria abbia già avviato il piano di rimborso di cui all’articolo 13, comma 2, lettera c), è dovuta la restituzione del debito residuo, al netto delle eventuali rate già rimborsate. Con il provvedimento di revoca totale delle agevolazioni l’impresa beneficiaria perde, inoltre, il diritto a ricevere eventuali quote di finanziamento non ancora erogate.
3. In caso di revoca parziale, il Soggetto gestore procede alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni spettanti e i maggiori importi di cui l’impresa beneficiaria abbia eventualmente goduto sono detratti dalle eventuali erogazioni successive ovvero sono recuperati.
4. La revoca, totale o parziale, è disposta dal Soggetto gestore che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione.
5. Il Soggetto gestore provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni.
6. Le somme restituite o recuperate ai sensi del presente articolo ritornano nella disponibilità del Fondo impresa femminile.
Capo V
AZIONI PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA E LA FORMAZIONE IMPRENDITORIALE FEMMINILE
Art. 21.
(Progetti per la diffusione della cultura imprenditoriale e l’orientamento)
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della legge, il Fondo per l’impresa femminile, sostiene
le seguenti azioni e iniziative:
a) iniziative per promuovere il valore dell'imprenditoria femminile nelle scuole e nelle università;
b) iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra le donne;
c) iniziative di orientamento e formazione verso percorsi di studio nelle discipline scientifiche,
tecnologiche, ingegneristiche e matematiche;
d) iniziative di sensibilizzazione verso professioni tipiche dell'economia digitale;
e) azioni di comunicazione per diffondere la cultura femminile d'impresa e promuovere i programmi finanziati ai sensi del presente decreto.
2. Le azioni e iniziative di cui al comma 1 sono definite sulla base di un piano di attività predisposto dal Soggetto gestore e condiviso con il Ministero e possono prevedere l’attivazione di percorsi collaborativi con gli enti di cui all’articolo 4 e il coinvolgimento di soggetti e associazioni attivi sui temi della parità di genere e dell’imprenditorialità. La collaborazione con i soggetti di cui all’articolo 4 potrà assumere anche la forma di cofinanziamento su progetti di comune interesse.
3. Il piano di attività di cui al comma 2 indica obiettivi, target, contenuti, canali, tempi e risultati attesi delle diverse azioni e iniziative, inclusa l’analisi dell’impatto degli interventi previsti dal Fondo. Il piano di attività prevede il ricorso a soluzioni e strumenti digitali e a un mix di linguaggi e azioni in presenza e a distanza, diversificati sulla base del target e compatibili con la situazione pandemica, comprese eventuali soluzioni di back up in caso di impossibilità di effettuare le attività in presenza.
4. Il piano di cui al comma 2 identifica in particolare le azioni di comunicazione e promozione mirate a far conoscere ai potenziali destinatari il funzionamento dei programmi finanziati ai sensi del presente decreto e le modalità di accesso alle agevolazioni; le modalità di erogazione del servizio di orientamento e accompagnamento per la presentazione della domanda di agevolazione; le modalità per attivare progetti a sostegno della formazione di competenze necessarie all’avvio e alla gestione di un’impresa, che possano fare da corollario all’utilizzo del fondo e rendere le imprenditrici sempre più autonome; le modalità di collaborazione e confronto con le Regioni, le associazioni e le fondazioni impegnate sul tema dell’imprenditorialità femminile; le sinergie con scuole e Università per far conoscere alle studentesse le opportunità di carriera e sviluppo professionale collegate ai percorsi di studio in ambito STEM e ai mestieri emergenti nell’economia digitale e per diffondere esempi e testimonianze che possano incoraggiare un atteggiamento imprenditoriale.
5. Il piano di attività è attuato dal Soggetto gestore, secondo modalità concordate con il Ministero.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 settembre 2021
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Firmato Giorgetti
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Firmato Franco
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA Firmato Bonetti