Il 17 marzo 2011 è stato dichiarato festa nazionale, celebrativa del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia, dall’art. 7-bis, D.L. 30 aprile 2010, n. 64, convertito dalla L. 29 giugno 2010, n. 100. Il decreto istitutivo non contiene però alcuna indicazione sul trattamento da riconoscere ai lavoratori.
La lacuna viene ora colmata dal D.L. 22 febbraio 2011, n. 5, che stabilisce nei primi due commi dell’art. 1 che:
  • limitatamente all’anno 2011, il giorno 17 marzo è considerato festivo ai sensi degli articoli 2 (che reca l’elenco delle festività e dispone l’osservanza dell’orario festivo ed il conseguente divieto di compiere determinati atti giuridici) e 4 (che prevede l’obbligo di esporre la bandiera negli edifici pubblici) della legge 27 maggio 1949, n. 260;
  • all’indicata ricorrenza si applicano, in via sostitutiva, gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre.
Non richiamando l’art. 5 della L. n. 260, il D.L. n. 5 ha inteso quindi escludere l’applicazione alla nuova festività del trattamento spettante in via ordinaria per questa tipologia di ricorrenze e prevedere invece una disciplina specifica e del tutto peculiare, basata sul “trasferimento” al 17 marzo del trattamento che i datori di lavoro avrebbero altrimenti attribuito, per quest’anno, ai dipendenti in relazione alla festività soppressa del 4 novembre.
Poiché tale ultimo trattamento non è contemplato dalla legge (la L. 5 marzo 1977, n. 54, si è limitata a disporre la soppressione di alcune festività religiose e civili, fra le quali il 4 novembre), esso deve essere ricavato dai contratti collettivi che regolano, secondo criteri non sempre uniformi, la materia.

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