Dal 1° gennaio 2010 gli atti e i provvedimenti emessi in relazione alla modifica di uno stato di fatto o di diritto dei soggetti iscritti all’albo delle imprese artigiane diventano inopponibili all’INPS decorsi tre anni dal verificarsi dei relativi presupposti.
L'Inps fa presente che l’articolo 43 della legge 4 novembre 2010, n.
183 si riferisce, in particolare, alle delibere adottate dalle Commissioni provinciali per l’artigianato ovvero dagli altri soggetti obbligati, in base alla legislazione regionale, alla tenuta dell’albo.
A decorrere dal 1° gennaio 2010 tali modifiche potranno essere fatte valere nei confronti dell’Istituto esclusivamente qualora la delibera stessa sia comunicata entro i tre anni dal verificarsi dei relativi presupposti.
Decorso tale termine, le determinazioni delle C.p.A. non potranno avere valore vincolante relativamente alla sussistenza dell’obbligo contributivo alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.
L'INPS ritiene, trattandosi di provvedimenti qualificati dalla norma come meramente inopponibili, di dover dare comunque seguito, nei limiti della prescrizione quinquennale, ai provvedimenti di iscrizione o di variazione che determinino la retroattività della data di iscrizione alla predetta Gestione, in considerazione della necessità di salvaguardare il diritto alla posizione assicurativa dei lavoratori. Per lo stesso motivo di valutare eventuali, ulteriori evidenze documentali comprovanti la situazione di fatto o di diritto e, in caso di valutazione positiva, di procede comunque ad applicare la delibera (es. cancellazione retroattiva a seguito a seguito del decesso del titolare, svolgimento di altra attività lavorativa con carattere di abitualità e prevalenza, ecc.).

Fonte: Circolare INPS 11/03/2011, n. 47

Ulteriori informazioni disponibili qui.