Assonime, con la Circolare n. 8 del 6 aprile 2011, fornisce alcuni chiarimenti in ordine al regime agevolato previsto in favore delle imprese che sottoscrivono o aderiscono ad un contratto per le reti d'impresa. A loro é riconosciuta l’agevolazione fiscale consistente in un regime di sospensione di imposta di cui possono fruire gli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal contratto comune di rete. 
Il contratto deve essere preventivamente asseverato da organismi - espressione dell’associazionismo imprenditoriale- muniti dei requisiti previsti da un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto. Laddove gli utili agevolabili siano accantonati in un’apposita riserva, essi concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la stessa viene utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in quello in cui viene meno l’adesione al contratto di rete. L’asseverazione del contratto è rilasciata previo riscontro della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto. L’Agenzia delle Entrate vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all’agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti.
Tale regime di differimento dell’imposta si applica esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi, e non opera anche ai fini dell’IRAP.

Fonte: Assonime