Il trattamento dei dati giudiziari puo' essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice). Per il Garante della privacy  le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresi' superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento. Il decreto legislativo n. 28/2010 e il d.m. n. 180/2010, prevedono che gli organismi di mediazione, gli enti di formazione e il Ministero della giustizia trattino i dati giudiziari per l'accertamento dei requisiti di onorabilita' dei mediatori nonche' dei soci, associati, amministratori e rappresentanti dei predetti enti di natura privata e attribuiscono al Ministero della giustizia l'esercizio di poteri di vigilanza e controllo in merito a tali requisiti. Tale nuova autorizzazione è provvisoria e a tempo determinato, ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Codice  fino al 30 giugno 2012.
L'autorizzazione é provvisoria in quanto secondo il Garante ritiente entro tale periodo di tempo dovrebbero essere ultimati gli adempimenti necessari per dare attuazione all'art. 16 del decreto legislativo n. 28/2010 secondo i criteri indicati dall'art. 4 del d.m. n. 180/2010 con conseguente completamento del quadro normativo di riferimento.

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