La Corte di cassazione (sentenza n. 8994 del 19 aprile 2011) ha infatti affermato, senza margini di ambiguità, che la titolarità del potere di disdetta del contratto collettivo nazionale di lavoro, attribuito dal ricordato art. 8, compete esclusivamente alle parti stipulanti ossia alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
A conferma del proprio pensiero la Corte ha aggiunto che il singolo datore di lavoro può essere eventualmente legittimato a disdire un accordo aziendale, ma ciò per l’appunto nella sua qualità di parte stipulante.Alla luce di questa sentenza, al datore di lavoro che applica un determinato contratto collettivo di categoria e che intende liberarsi da tale obbligo, senza rendersi inadempiente nei confronti dei lavoratori, si offrono due strade alternative:
- se l’impresa è iscritta all’associazione imprenditoriale stipulante, è necessario risolvere in primo luogo, nei modi e nei tempi previsti, il rapporto associativo da cui discende l’efficacia vincolante del c.c.n.l.;
- se l’impresa non è iscritta e l’obbligo di applicazione del contratto di categoria deriva, ad esempio, dal richiamo al trattamento economico e normativo del c.c.n.l. contenuto nella lettera di assunzione dei singoli dipendenti, occorre agire sul piano del rapporto individuale di lavoro per ottenere una modifica del patto a suo tempo stipulato.

Fonte: Cassazione civile Sentenza 19/04/2011, n. 8994

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