Iva per cassa, il nuovo regime parte il primo dicembre
 La nuova procedura estende la possibilità di liquidare l'imposta  solo al momento dell'incasso effettivo agli operatori con meno di 2  milioni di fatturato
La nuova procedura estende la possibilità di liquidare l'imposta  solo al momento dell'incasso effettivo agli operatori con meno di 2  milioni di fatturatoL'art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 ha previsto, in esecuzione della  facoltà accordata dalla direttiva 2010/45/UE, l'introduzione del  cosiddetto regime IVA per cassa per contribuenti esercenti attività  d'impresa ovvero arti e professioni che nell'anno solare precedente  hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro.
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato diffuso sul sito web del Dipartimento delle Finanze (www.finanze.gov.it)  il decreto attuativo, datato 11 ottobre 2012, dell'art. 32-bis del D.L.  n. 83/2012, che ha esteso la possibilità di liquidazione dell'IVA  secondo la contabilità di cassa (clicca qui per scaricare il decreto e la relazione illustrativa).
L'opzione,  che andrà effettuata mediante le modalità che saranno successivamente  definite da un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate,  avrà valenza per le operazioni effettuate (ai sensi dell'art. 6 del DPR  n. 633/1972) a decorrere dal 1 dicembre 2012. 
Di fatto tale nuovo  regime, con effetto dal 1° dicembre prossimo, si sostituisce  integralmente all'IVA per cassa vigente fino al 31 novembre p.v. (che  prevede un volume d'affari non superiore ad Euro 200.000), introdotta ad  opera dell'art. 7 del DL n. 185/2008.
Il "nuovo" regime dell'IVA per cassa (per le operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012) 
1) Il regime può essere utilizzato (mediante opzione secondo  modalità che saranno stabilite da apposito provvedimento delle Entrate)  per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2012;
2) possono optare per il nuovo regime solo i contribuenti, esercenti  attività d'impresa, arte e professione che nell'anno solare precedente  hanno realizzato, o in caso di inizio di attività, prevedano di  realizzare un volume d'affari non superiore ad euro 2 milioni. Se si  supera detto limite il regime verrà meno a decorrere dal mese  successivo;
3) il regime prevede il differimento dell'esigibilità dell'IVA al  momento del pagamento da parte del cessionario/committente. L'IVA  diviene comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione  dell'operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del  decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure  concorsuali;
4) per i contribuenti che optano per tale regime, l'IVA relativa  agli acquisti effettuati può essere detratta dal momento del pagamento  dei relativi corrispettivi, o comunque decorso un anno dal momento in  cui l'IVA diverrà esigibile. Per i cessionari o committenti che non  hanno esercitato l'opzione, il diritto alla detrazione sorge in ogni  caso nel momento in cui l'operazione è stata effettuata;
5) le fatture dei soggetti che optano per il regime, devono  contenere l'annotazione che si tratta di operazione con "Iva per cassa",  con l'indicazione dell'art. 32-bis del Dl 22 giugno 2012, n. 83,  convertito con modifiche dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
 Caratteristiche del regime 
Il nuovo regime dell'IVA per cassa prevede la possibilità per i  soggetti che realizzano un determinato volume d'affari (non superiore ad  Euro 2 milioni – nel caso di superamento di detto limite torneranno  applicabili le regole ordinarie IVA dal mese successivo), di differire  l'esigibilità dell'IVA al momento del pagamento del corrispettivo. 
Il  differimento dell'esigibilità dell'imposta è ammesso per un periodo  massimo di un anno dal momento dell'effettuazione dell'operazione -  corrispondente alla consegna del bene ovvero all'emissione della fattura  - trascorso il quale l'imposta diviene esigibile anche in caso di  mancato pagamento da parte del cessionario/committente del  corrispettivo. Tale limite temporale non opera se il  cessionario/committente, prima del decorso del termine annuale, sia  stato assoggettato a procedure concorsuali.
Sulla base di quanto  sopra, le operazioni concorreranno nella liquidazione IVA, del  cedente/prestatore, relativa al mese ovvero trimestre nel corso del  quale è incassato il corrispettivo ovvero scade il termine di un anno  dal momento di effettuazione dell'operazione. Come precisato dall'art.  4, 2° comma del Decreto in esame, le fatture ad esigibilità differita  andranno emesse e annotate sui registri IVA nei termini ordinari, con la  conseguenza che le relative operazioni concorreranno alla formazione  del volume d'affari nel periodo d'imposta in cui risultano effettuate,  indipendentemente dal momento in cui diventa esigibile l'IVA ad esse  afferente. Analoga previsione opererà per il calcolo del pro-rata di  detrazione.
Il successivo comma 4 dell'art. 4 citato, stabilisce poi  che in caso di pagamenti frazionati a fronte di un'unica fattura,  l'esigibilità dell'IVA si verifica pro-quota al momento di ciascun  pagamento. Pertanto, in caso di pagamento di somme a titolo di acconto,  con l'applicazione del sistema in oggetto, l'esigibilità dell'IVA si  realizza, di volta in volta, in relazione a ciascun acconto pagato.
Si  evidenza che i soggetti che opteranno per il regime IVA per cassa  (secondo le modalità individuate da apposito Provvedimento del Direttore  dell'Agenzia delle Entrate) potranno detrarre l'imposta sugli acquisti  al momento del pagamento della fattura al fornitore, o comunque decorso  un anno dal momento in cui l'IVA diviene esigibile.
Il rinvio della  detrazione non opererà, invece, per i soggetti che agiscono in regime  IVA ordinario, ancorché le fatture relative ai loro acquisti siano state  emesse da un fornitore che ha optato per il regime IVA per cassa.
Il decreto in commento precisa altresì che, comunque, il diritto  alla detrazione non è differito per le seguenti operazioni passive:
- acquisti di beni e servizi soggetti all'IVA con il meccanismo del reverse charge;
- acquisti intracomunitari di beni;
- le importazioni di beni;
- le estrazioni di beni dai depositi IVA.
 Ambito soggettivo 
Sono interessati al regime dell'IVA per cassa solo i contribuenti,  esercenti attività d'impresa, arte e professione che nell'anno solare  precedente hanno realizzato, o in caso di inizio di attività, prevedano  di realizzare un volume d'affari non superiore ad euro 2 milioni.  Inoltre, se nel corso dell'anno viene superato il predetto limite, il  nuovo regime non si applica alle operazioni attive e passive effettuate a  partire dal mese successivo a quello in cui si è verificato il  superamento. Per tali operazioni tornerà, quindi, applicabile il regime  IVA ordinario.
NB: si ritiene che il regime dell'IVA per cassa non  dovrebbe trovare forti consensi tra i professionisti in quanto gli  stessi nella maggior parte dei casi continueranno ad utilizzare lo  strumento della "fattura proforma" che di per sé risponde ai medesimi  fini. Infatti, si ricorda che la fattura proforma è un documento  informale privo dei requisiti della fattura (aliquota e ammontare  dell'imposta) che generalmente viene utilizzato dai professionisti per  richiedere al committente della prestazione il pagamento delle proprie  spettanze e delle spese, facendo decorrere i termini di pagamento senza  costringere il prestatore a dover anticipare l'IVA con l'emissione della  fattura. Va da sé che si dovrà emettere fattura solo a pagamento  avvenuto.
La nuova disposizione si applica solo alle cessioni di beni  ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che  agiscono nell'esercizio di impresa, arte e professione. In merito alle  operazioni effettuate nei confronti di enti non commerciali, stante i  passati chiarimenti ministeriali, per meglio dire le Circ. 13 marzo  2009, n. 8/E, e la Circ. 30 aprile 2009, n. 20/E avevano chiarito che  rientrano nell'ambito di applicazione dell'IVA per cassa anche le  operazioni poste in essere nei confronti di detti enti, i quali agiscano  nell'esercizio di un'attività d'impresa, anche se i beni e i servizi  acquistati siano destinati promiscuamente all'esercizio di attività non  commerciali e all'esercizio di attività d'impresa.
L'art. 4, comma 5  del Decreto in esame stabilisce che i cedenti o prestatori che intendono  avvalersi del differimento dell'esigibilità dell'imposta, hanno  l'obbligo di indicarlo espressamente all'interno della fattura emessa,  riportando all'interno della stessa una dicitura che potrebbe avere il  seguente tenore letterale "operazione con IVA per cassa ai sensi  dell'art. 32-bis del DL 22 giugno 2012, n. 83".
 Ambito oggettivo 
Così come stabilito dal Decreto citato, il sistema si applica  unicamente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi  imponibili effettuate nei confronti di soggetti che agiscono  nell'esercizio di imprese, arti e professioni. Va da sé che rimangono  escluse da tale meccanismo le operazioni poste in essere nei confronti  di privati consumatori. In tali casi, dovrebbero essere rari i casi in  cui i clienti privati non pagano il corrispettivo al momento della  consegna dei beni o dell'effettuazione delle prestazioni.
È opportuno  precisare che tale regime non si applica alle operazioni poste in  essere nei confronti di soggetti IVA che acquisiscono i beni o i servizi  non nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, artistica o  professionale, bensì per "uso privato". Sul punto, come fatto presente  dall'Assonime (Circ. 10 ottobre 2012, n. 27) è da rilevare come l' "uso"  al quale è effettivamente destinato il bene o il servizio acquistato  potrebbe essere comprovato da un'espressa dichiarazione dell'acquirente o  del committente; dichiarazione però che il soggetto cedente o  prestatore non sarà sempre in grado di ottenere, in assenza di un  apposito obbligo di legge.
Così come stabilito dall'art. 2 del decreto datato 11 ottobre scorso, sono espressamente escluse dall'ambito applicativo anche:
-  le operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che  assolvono l'IVA applicando il cosiddetto sistema del reverse charge.  Infatti, la disposizione in esame ha la finalità di evitare gli aggravi  finanziari connessi all'anticipato versamento dell'imposta rispetto al  suo incasso dalla controparte: ciò però nel caso del sistema del reverse  charge non si verifica;
-le operazioni ad esigibilità differita di  cui all'art. 6, 5° comma, secondo periodo del DPR n. 633/1972, come ad  esempio le forniture ad enti pubblici;
- le operazioni effettuate  nell'ambito di regimi speciali di determinazione dell'IVA (quali, ad  esempio, il regime del margine, dell'editoria, delle agenzie di  viaggio). Si tratta di operazioni disciplinate da particolari norme  sulla determinazione del tributo o sull'indicazione in fattura  dell'imposta che, per lo più, attuano specifiche disposizioni  comunitarie non modificabili senza espressa autorizzazione della  Comunità europea.
Clicca qui per scaricare il quadro con le indicazioni operative e le differenze tra vecchio e nuovo regime. 
Fonte: Il Sole 24 ore







 
					
 
  
  
  
 