Si rafforza il diritto delle lavoratrici a percepire, a parità di condizioni, la stessa retribuzione dei colleghi maschi. In caso di condanna per comportamenti discriminatori, l'inottemperanza del datore di lavoro al decreto del giudice è punita con l'ammenda fino a 50mila euro o con l'arresto fino a sei mesi.

Sono alcune novità introdotte dal decreto legislativo 5 del 25 gennaio 2010, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 29 del 5 febbraio. Il provvedimento dà attuazione alla direttiva 2006/54/Ce sul principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, modificando in più parti il Codice delle pari opportunità (Dlgs 198/06).
Il nuovo testo rafforza il principio che la parità di trattamento e di opportunità fra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione, accompagnandolo con sanzioni più severe.


Al Codice delle pari opportunità è aggiunto l'articolo 41-bis che assicura la tutela giurisdizionale alla «vittimizzazione», ossia ai comportamenti messi in atto contro una persona che si è attivata per ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento fra uomini e donne.
Aumentano anche le sanzioni amministrative per la violazione ai divieti di discriminazione in materia di formazione, accesso al lavoro, trattamento retributivo.


Il nuovo articolo 28 del Dlgs 198/06 vieta qualsiasi discriminazione diretta o indiretta, su qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro a cui è attribuito un valore uguale.

Fonte e articolo integrale:
Il Sole 24 Ore
(pubblicato il 7 febbraio 2010)