Nulla la clausola contrattuale che introduce trattamenti differenziati tra uomo e donna. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano il 27 dicembre scorso riformando una sentenza del Tribunale, che nel 2007 aveva negato a una dirigente licenziata al 60° anno (senza nessuna motivazione diversa dal raggiungimento del requisito pensionistico), l'indennità supplementare così com'era stabilito da una norma contrattuale. Secondo la Corte d'Appello l'indennità é dovuta comunque in base al principio di parità di trattamento. Perciò non si poteva negare alla dirigente donna il diritto a proseguire il rapporto di lavoro fino allo stesso limite previsto per gli uomini (65 anni).

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