Fare impresa

La Corte di cassazione (sentenza n. 8994 del 19 aprile 2011) ha infatti affermato, senza margini di ambiguità, che la titolarità del potere di disdetta del contratto collettivo nazionale di lavoro, attribuito dal ricordato art. 8, compete esclusivamente alle parti stipulanti ossia alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
A conferma del proprio pensiero la Corte ha aggiunto che il singolo datore di lavoro può essere eventualmente legittimato a disdire un accordo aziendale, ma ciò per l’appunto nella sua qualità di parte stipulante.Alla luce di questa sentenza, al datore di lavoro che applica un determinato contratto collettivo di categoria e che intende liberarsi da tale obbligo, senza rendersi inadempiente nei confronti dei lavoratori, si offrono due strade alternative:
- se l’impresa è iscritta all’associazione imprenditoriale stipulante, è necessario risolvere in primo luogo, nei modi e nei tempi previsti, il rapporto associativo da cui discende l’efficacia vincolante del c.c.n.l.;
- se l’impresa non è iscritta e l’obbligo di applicazione del contratto di categoria deriva, ad esempio, dal richiamo al trattamento economico e normativo del c.c.n.l. contenuto nella lettera di assunzione dei singoli dipendenti, occorre agire sul piano del rapporto individuale di lavoro per ottenere una modifica del patto a suo tempo stipulato.

Fonte: Cassazione civile Sentenza 19/04/2011, n. 8994

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Il trattamento dei dati giudiziari puo' essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice). Per il Garante della privacy  le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresi' superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento. Il decreto legislativo n. 28/2010 e il d.m. n. 180/2010, prevedono che gli organismi di mediazione, gli enti di formazione e il Ministero della giustizia trattino i dati giudiziari per l'accertamento dei requisiti di onorabilita' dei mediatori nonche' dei soci, associati, amministratori e rappresentanti dei predetti enti di natura privata e attribuiscono al Ministero della giustizia l'esercizio di poteri di vigilanza e controllo in merito a tali requisiti. Tale nuova autorizzazione è provvisoria e a tempo determinato, ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Codice  fino al 30 giugno 2012.
L'autorizzazione é provvisoria in quanto secondo il Garante ritiente entro tale periodo di tempo dovrebbero essere ultimati gli adempimenti necessari per dare attuazione all'art. 16 del decreto legislativo n. 28/2010 secondo i criteri indicati dall'art. 4 del d.m. n. 180/2010 con conseguente completamento del quadro normativo di riferimento.

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Al via la nuova stagione dei corsi di informatica di futuro@lfemminile dedicati alle donne milanesi. Dal 9 maggio al 22 giugno, la tecnologia torna a essere protagonista delle iniziative di formazione promosse con il sostegno del Comune di Milano e Aim.

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A decorrere dalle denunce contributive relative al periodo di paga “aprile 2011”, non sarà più possibile trasmettere dichiarazioni e documentazione all’Inps per conto di un datore di lavoro se non da parte di un intermediario autorizzato. Purtuttavia, non sarà immediatamente chiuso l’attuale canale di invio delle denunce né l'accesso alla consultazione dei dati (cassetto previdenziale, ecc.), finche le Sedi territoriali dell’Istituto non siano messe in grado di acquisire deleghe e subdeleghe, come previsto dalla circolare n. 28/2011 (cfr. ). Al momento, infatti, il nuovo sistema è utilizzabile esclusivamente dagli intermediari iscritti agli Albi dei Consulenti del Lavoro oppure dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili.
Questi ultimi, peraltro, debbono altresì dichiarare presso quale Ufficio provinciale del lavoro hanno presentato la dichiarazione di svolgere attività in materia del lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti. L’INPS segnala che nella maggior parte dei casi il mancato accesso è dovuto ad un codice fiscale inviato dall'Albo, diverso dal codice utilizzato dall'utente. In questo caso è necessario che il Consulente o Commercialista si faccia carico di verificare o comunicare l'anomalia al proprio Ordine nazionale, che ha fornito i dati, in modo da aggiornare la propria posizione.

Fonte: Inps