Fare impresa

La paralisi dell’industria giapponese dei semiconduttori costerà 470 miliardi di dollari. Lo ha dichiarato il governo, presentando alcune stime sull’economia del paese. La situazione resta grave per il blocco o la riduzione della produzione per via dei danni diretti o dei problemi di approvvigionamento a causa del terremoto e dello tsunami dell’11 marzo. Lo rivela il quotidiano finanziario "Nikkei", secondo cui l’impatto economico potrebbe arrivare a 40 miliardi di yen (470 miliardi di dollari).
Fra le grandi industrie danneggiate la Renesas Electronics (semiconduttori) e la Shin-Etsu Chemical (placche di silicio). Se quest'ultima non riaprirà i battenti i danni per la produzione globale potrebbero arrivare a 1.500 miliardi di yen. Per quanto riguarda il mercato dei televisori a schermo piatto, si stimano conseguenze economiche per 400 miliardi di yen. Per l’industria legata ai semiconduttori, come l’elettronica, le tlc, internet e la trasmissione dati, potrebbe aggirarsi intorno ai 32.000 miliardi di yen, mentre le case automobilistiche mondiali, potrebbero subire un impatto di 6.500 miliardi di yen se la fabbricazione dei pezzi essenziali per la produzione non dovesse riprendere entro la fine di aprile.

Fonte: quotidiano nipponico "Nikkei"
La Corte di Cassazione ha statuito che, qualora un professionista abbia prestato la propria attivita' di consulenza per l'erogazione di contributi e finanziamenti pubblici, la relativa parcella deve essere calcolata assumendo quale valore della pratica l'importo del capitale mutuato o erogato.

Fonte: Corte di Cassazione
E' deducibile per competenza l’indennità di fine rapporto che le società di capitali, con apposita deliberazione dell’organo competente, sono tenute a corrispondere agli amministratori. In particolare, la deducibilità riguarda l’accantonamento in bilancio che viene fatto a tale titolo. E' questa la massima che si trae dalla norma di comportamento n. 180 dell’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili. La norma di riferimento è l’art. 105 del D.P.R. 917/1986 che afferma (comma 1) che “gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto […] del personale dipendente […], sono deducibili nei limiti delle quote maturate
nell’esercizio […]”.
In definitiva, il regime di deducibilità per competenza dell’indennità di fine rapporto si rende applicabile a prescindere dal fatto che il diritto all’indennità venga stabilito anteriormente all’inizio del rapporto, in sede di nuova nomina di amministratori il cui mandato è venuto a scadenza o in costanza di rapporto.

Fonte: La norma di comportamento AIDC n. 180
Con nota prot. 2495 del 5 aprile 2011, il Ministero dell’interno ha comunicato che le quote relative ai flussi stagionali degli anni dal 2007 al 2009, assegnate e non impegnate entro il 25 marzo 2011, saranno azzerate dalle Direzioni provinciali del Lavoro.
Analoga procedura è prevista anche per la definizione delle istanze relative ai flussi d'ingresso per lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2008. Conseguentemente tutte le domande suddette, per le quali le Direzioni Provinciali del Lavoro esprimeranno parere negativo, saranno chiuse con conseguente avvio delle procedure di rigetto delle istanze.

Fonte: Ministero dell'Interno