Fare impresa

Il ministro della Gioventù, Giorgia Meloni, e il Presidente delConsiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli EspertiContabili, Claudio Siciliotti, hanno siglato un protocollo d’intesacon il quale i commercialisti si impegnano a fornire gratuitamenteon-line informazioni ai giovani imprenditori italiani.
Il nuovo servizio sarà offerto attraverso il portale dell'imprenditoria giovanile voluto dal ministro Meloni, per promuovere e sostenere la voglia di fare impresa dei giovani italiani. Oltre alla convenzione, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, forte della consapevolezza che i propri iscritti non sono vincolati da anni ai minimi tariffari, non mancherà di sensibilizzarli ad applicare il miglior trattamento possibile ai giovani under 35 che costituiscono una nuova impresa.

Fonte: Consiglio nazionale dottori commercialisti
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 pubblicato in G.U.U.E. lo scorso 23 marzo 2011, il legislatore comunitario fornisce chiarimenti utili ad interpretare alcune nozioni contenute nella direttiva n. 2006/112/CE sull'IVA. L'obiettivo è quello di chiarire e dare certezza giuridica ad alcune pratiche esistenti, limitando la possibilità che un medesimo concetto possa essere interpretato diversamente all'interno dell'UE.
E’ quanto accade per stabilire ”il luogo delle operazioni imponibili”, ovvero i “soggetti passivi”, le “cessioni di beni e prestazioni di servizi”. Il regolamento fissa pertanto i criteri interpretativi di riferimento per le prestazioni di servizi e con riguardo al luogo in cui le stesse devono considerarsi effettuate. Il sistema comune dell'IVA si applica ai beni e ai servizi acquistati e venduti ai fini del consumo nell’UE. L'imposta è calcolata in funzione del valore aggiunto ai beni e ai servizi in ogni fase della produzione e del circuito di distribuzione.

Fonte: Unione Europea
Ora è la volta della Fondazione studi dei consulenti del lavoro che con il parere n. 8 del 4 aprile 2011 chiarisce che, poiché la legge fa generico riferimento alle somme erogate “in attuazione” della contrattazione secondaria, e questa – mediante l’accordo quadro – chiarisce la volontà delle parti di utilizzare il beneficio legale per
tutto il 2011 (recependo da tale data le disposizioni dei contratti nazionali), tutte le erogazioni intervenute nell’anno si devono considerare in attuazione di essa, e quindi godono del beneficio fiscale.
Infatti, secondo i consulenti del lavoro, se il contratto collettivo stipulato nel corso del 2011 prevede un’efficacia (retroattiva) delle proprie disposizioni per tutto il 2011, si deve ritenere che ogni erogazione di tale anno è “in attuazione” del contratto medesimo, in quanto esso è efficace convenzionalmente dal 1° gennaio 2011.
In tale ottica si sono mosse le organizzazioni sindacali nella predisposizione dell’accordo quadro che dovrà essere sottoscritto su base territoriale.

Fonte: Fondazione studi consulenti del lavoro
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